Attaccare la professionalità di un lavoratore accusandolo di negligenze e di non non saper svolgere il proprio lavoro configura un'ipotesi di reato che da anche diritto al risarcimento del danno morale. E' quanto chiarisce la corte di Cassazione (quinta Sezione penale, sent. 46299/2007) che ha così reso definitiva la condanna per diffamazione nei confronti di un medico psichiatra che aveva gettato discredito sulla professionalità di un collega. Perché sussista il reato, chiarisce la Corte "non e' necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma e' sufficiente il dolo generico, cioe' la volonta' della gente di adoperare espressioni offensive, con la consapevolezza del discredito che da tale condotta possa derivare per l'altrui reputazione". Nella parte motiva della sentenza, i Giudici di piazza Cavour hanno fatto notare che l'attacco alla professionalita' del collega "esulava da una critica per trasmodare in un attacco alla sua onorabilita' professionale". Da qui la sussistenza del "dolo".
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