Querela di falso
- Che cos'è la querela di falso
- Disciplina normativa
- Presupposti della querela di falso
- Legittimazione a proporre querela di falso
- Come si propone la querela di falso
- Procedimento per querela di falso
- Sentenza sulla querela di falso e mezzi di impugnazione
Che cos'è la querela di falso
Disciplina normativa
Disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile, la querela di falso si può proporre sia in via incidentale (ossia all'interno del procedimento in cui il documento è stato prodotto), sia in via principale instaurando un autonomo procedimento per far dichiarare la non autenticità del documento (cfr. Cassazione n. 31243/2021; n. 10573/2020).
Se proposta in corso di causa il giudice deve, innanzitutto, sentire la parte che ha prodotto il documento per chiedere se intende avvalersene in giudizio.
Se la parte dichiara di non volerlo di non volersene avvalere il documento non è utilizzabile in causa punto se invece la parte intende avvalersi del documento il giudice apre il giudizio sull'autenticità e dispone i mezzi istruttori necessari ad accertare la falsità.
Presupposti della querela di falso
Il procedimento per querela di falso, per costante indirizzo della giurisprudenza, ha il fine di privare "un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a ‘far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione" (cfr., ex multis, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007).
Per cui, la querela di falso può essere proposta soltanto allo scopo di togliere a un documento (atto pubblico o scrittura privata) la sua idoneità a far fede come prova di determinati rapporti.
Laddove siffatte finalità non siano perseguite "ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera 'svista' che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile" (Cass. n. 6375/1982; Cass. n. 8925/2001).
Falsità materiale e falsità ideologica
La falsità può investire il profilo estrinseco del documento (si parla di c.d. falsità materiale), ovvero nella sua "genuinità", manifestandosi sia nelle forme della contraffazione (ad es. la formazione del documento da parte di chi non ne è l'autore apparente) che dell'alterazione (ad es. la modifica del documento originale).
Quando invece la falsità concerne la "verità" del documento, ossia l'enunciazione falsa del suo contenuto si parla di "falsità ideologica", la quale, per la giurisprudenza, può formare oggetto di querela di falso, limitatamente per ciò che concerne l'"estrinseco" del documento, come nel caso dell'atto pubblico del notaio che falsamente attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta innanzi a lui (cfr. Cass. n. 2857/1979; Cass. n.47/1988).
Legittimazione a proporre querela di falso
Legittimato a proporre querela di falso è "chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio" (cfr. Cass. n. 3305/1997; Cass. n. 11489/2008).
L'interesse a proporre querela di falso in via principale, "che tende a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere" (Cass. n. 9013/1992).
Spetta al giudice civile ordinario, "cui è devoluta in via esclusiva la cognizione della falsità di un documento (artt. 9 e 221 c.p.c.) verificare la legittimazione e l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso, ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito" (Cass., SS.UU., n. 4479/1988).
Come si propone la querela di falso
Ex art. 221, 1° comma, c.p.c., la querela di falso può essere proposta in via principale ma anche in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio e fino a che la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
Ai fini della proponibilità della querela di falso, l'art. 221 c.p.c. non pone limitazioni di sorta quanto al grado e allo stato del giudizio "proprio in considerazione della particolarità del rimedio e delle rigorose forme che ne disciplinano l'esperimento" (Cass. n. 8162/2012).
La previsione, secondo la giurisprudenza, va intesa "nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni" (cfr. Cass. n. 17900/2011 che ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta con la memoria di replica).
La citazione o la dichiarazione a verbale
La querela di falso può essere proposta con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, personalmente dalla parte o a mezzo del difensore munito di procura speciale.
In quest'ultimo caso, la procura speciale, idonea a permettere al procuratore la proposizione della querela di falso, deve contenere la specificazione del documento (o dei documenti) che la parte vuole impugnare, salvo che sia conferita "a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale - in quest'ipotesi, infatti - non necessita di specificazione del documento impugnato, perché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa" (Cass. n. 2773/1997; conf. Cass. n. 20143/2013; Cass. n. 1373/2009).
Ad ogni modo, l'atto, che sia ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità.
La sottoscrizione costituisce, infatti, requisito d'ammissibilità della querela che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al procuratore "per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuol far dichiarare la falsità" (Cass. n. 16674/2013; sui limiti all'ammissibilità vedi anche Cassazione n. 18238/2022). Né l'omissione della sottoscrizione (personale della parte o del procuratore speciale), può essere sanata "successivamente mediante la sottoscrizione personale dell'atto di riassunzione dinanzi al tribunale" (Cass. n. 5040/2005).
Il contenuto
Quanto al contenuto, per l'espresso disposto dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità, "l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità", non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa (Cass. n. 6383/1988). L'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostegno della falsità del documento, costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ammissibilità della querela, "in ragione della rilevanza pubblica degli interessi connessi e in considerazione della necessità di individuare i dati costitutivi della relativa domanda" (Trib. Catanzaro, 28 giugno 2011).
L'obbligo di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della valida proposizione della querela di falso, non impone necessariamente "la completa e rituale formulazione della prova testimoniale, essendo sufficiente l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto" (Cass. n. 1537/2001) potendo essere assolto "mediante l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, anche a mezzo di presunzioni (App. Milano, 14 dicembre 2004).
Tuttavia, il suddetto obbligo non è necessario "allorquando la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione (Cass. n. 8230/1990).
La competenza
La querela di falso si propone in via principale con atto di citazione al giudice competente, ossia al tribunale che ha, in materia competenza funzionale ed inderogabile, in composizione collegiale (Cass. n. 13384/1991), giusto il disposto dell'art. 225 c.p.c. secondo il quale "sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio".
Analogamente, la competenza a conoscere le cause inerenti la querela di falso anche quando la stessa è proposta in via incidentale, è riservata per materia al tribunale in composizione collegiale. Per cui il giudice innanzi al quale la querela sia incidentalmente proposta dovrà rimettere la causa sul punto al tribunale competente (art. 34 c.p.c.), al contempo disponendo la sospensione del processo principale (art. 295 c.p.c.) sino alla decisione sul falso.
La regola enunciata è valida sia quando la causa principale è pendente davanti al Giudice di Pace, al tribunale monocratico che alla corte d'appello.
In tal caso, la corte territoriale, innanzi alla quale venga proposta querela di falso, dovrà, "ex art. 355 c.p.c., compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioè se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa" e, all'esito positivo di tale indagine, non potrà decidere in merito, ma dovrà "sospendere il procedimento d'appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. n. 688/1984).
Giova ricordare che la querela di falso può essere proposta anche in Cassazione, ove sia rivolta a documenti connessi al relativo procedimento (come ricorso, controricorso o documenti producibili ex art. 372 c.p.c.) (Cass. n. 6389/1980), ma non allorquando riguardi atti e documenti che il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità degli stessi, ove definitivamente accertata nella sede giudiziaria competente, "essere fatta valere come motivo di revocazione" (Cass. n. 21054/2004; Cass. n. 28885/2005).
L'intervento del Pubblico Ministero
L'art. 221 c.p.c., ultimo comma, dispone che nel processo per querela di falso è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.
La partecipazione del pm, la quale si ricollega all'esigenza di tutelare interessi generali in tema di pubblica fede e di ricerca dell'autore della falsità, per la giurisprudenza di merito e di legittimità, non va intesa nel senso di "partecipazione attiva al processo"(Trib. Salerno 2219/2012), bastando che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre la partecipazione effettiva e "la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005).
Non è richiesta cioè la "presenza di un rappresentante di quell'ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni da parte del medesimo, essendo sufficiente che egli sia informato del procedimento, per essere posto in condizione di svolgere l'attività che ritenga opportuna, tenendo altresì conto della sua possibilità di spiegare l'intervento pure quando la causa sia davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza (art. 3 disp. att. c.p.c.)" (Cass. n. 4526/1982; Cass. n. 25722/2008).
L'eventuale omissione procedurale del necessario avviso della pendenza del processo è "causa di nullità del giudizio di primo grado" (Trib. Salerno n. 2219/2012).
Procedimento per querela di falso
Quando una parte propone querela di falso in corso di causa, il giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., interpella la parte che ha prodotto il documento per chiedere se intende valersene in giudizio (c.d. "interpello").
Se chi ha prodotto il documento non intende più avvalersene
Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in giudizio e la querela non ha seguito.
Giova precisare che la risposta negativa della parte che ha prodotto la scritta all'interpello del giudice ex art. 222 c.p.c. può desumersi anche "da un equivalente contegno processuale" (come la mancata comparizione a rispondere e le ammissioni contenute negli scritti difensivi) (Cass. n. 4616/1987).
Equivale a risposta negativa anche la mancata risposta della parte all'interpello, "atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l'uso) e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, quale è la renitenza o il silenzio" (Cass. n. 15493/2002).
Del pari, è equiparata alla risposta negativa anche l'ipotesi in cui la parte che ha prodotto la scrittura in seguito all'interpello del giudice dichiari, dopo la presentazione della querela di falso, "spontaneamente di rinunziare ad avvalersi del documento" (Cass. n. 12054/1997).
Se chi ha prodotto il documento vuole avvalersene nel procedimento
Se la risposta all'interpello, invece, è affermativa - potendo essere validamente resa "anche dal procuratore costituito che non sia munito di mandato speciale per il compimento di tale atto" (Cass. n. 7054/1992), nonché liberamente revocabile, atteso che "l'utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che lo ha prodotto, la quale può pertanto dichiarare successivamente di rinunciare ad avvalersene" (Cass. n. 9409/1994) - il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva.
Si forma quindi processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato, alla presenza del pubblico ministero e delle parti, contenente la descrizione dello stato in cui il documento si trova (con indicazione delle eventuali cancellature, abrasioni e di ogni altra particolarità), il quale viene quindi firmato (dal Gi, dal Pm e dal cancelliere), potendo anche esserne ordinata copia fotografica.
Laddove il documento si trovi presso terzi, il giudice, ex art. 224 c.p.c., può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale e successivamente si redigerà il processo verbale di cui all'art. 223 c.p.c. Secondo la giurisprudenza, non essendo previste ipotesi di nullità per l'omesso adempimento di tali incombenti, gli stessi sono rimessi alla discrezionalità del giudice, che li adotta "ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto" (Cass. n. 19727/2003).
I mezzi istruttori
Ai fini dell'accertamento sulla falsità del documento, il giudice ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei e rilevanti e dispone anche i modi e i termini della loro assunzione.
La sentenza sulla falsità del documento, secondo quanto disposto dall'art. 225 c.p.c., è pronunciata sempre dal tribunale in composizione collegiale, anche se il processo si svolge innanzi al giudice istruttore, il quale può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito.
In questo caso, su istanza di parte, il G.I. può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente alle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.
Possono dunque configurarsi, all'esito della fase decisoria, tre diverse situazioni: 1) il giudice istruttore sospende l'intero giudizio e rimette la decisione sulla querela al collegio; 2) il G.I. rimette la causa al collegio, sia per la decisione sulla querela che per il merito; 3) il giudice, infine, può scindere il merito della causa, disponendo la prosecuzione limitatamente alle domande che egli reputa indipendenti dalla questione della falsità, rimettendo, invece, quest'ultima al collegio.
Sentenza querela di falso e mezzi di impugnazione
Ex art. 226 c.p.c., il collegio può rigettare la querela di falso, ordinando la restituzione del documento e disponendo che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo, condannando altresì parte querelante a una pena pecuniaria.
Laddove, invece, il tribunale in composizione collegiale accerti la falsità del documento, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'art. 480 c.p.p. (oggi sostituite dall'art. 537 c.p.p.), ovvero la falsità, accertata con sentenza di condanna è dichiarata nel dispositivo, nel quale viene ordinata anche la cancellazione totale o parziale dell'atto o del documento, in base alle circostanze, e se è il caso, il ripristino, la rinnovazione o la riforma dello stesso con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, salvo che possano essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
La sentenza che decide sulla querela di falso da parte del collegio è soggetta ai normali mezzi di impugnazione. Anche laddove, secondo la giurisprudenza, "il procedimento di merito nel cui ambito l'atto è stato prodotto sia un procedimento speciale, ovvero abbia come epilogo una sentenza non soggetta ad appello".
Ciò in considerazione della circostanza che, come affermato dalla recente giurisprudenza, "la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l'epilogo di un procedimento" che, anche laddove attivato in via incidentale, è comunque "autonomo", avente per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata (Cass. n. 12399/2007).
Conseguentemente, la relativa sentenza, sebbene la questione sia stata a lungo oggetto di discussione sia in dottrina che in giurisprudenza, per l'orientamento più recente, avendo il fine di eliminare ogni incertezza sulla veridicità o meno di un atto, riveste efficacia "erga omnes" e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (Cass. Pen. n. 49542/2014; Cass. n. 8362/2000; Trib. Bari n. 2741/2012; Cass. n. 13190/2006).
Data aggiornamento 6 settembre 2022