Il permesso che consente ai portatori di handicap il transito nelle zone a traffico limitato deve considerarsi valido su tutto il territorio nazionale e non soltanto nell'ambito del comune che lo ha rilasciato. E' quanto afferma la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 719/2008) che ha così accolto il ricorso di un automobilista milanese che era stato contravvenzionato per avere circolato con la sua auto in una ztl di Roma.
Il giudice di Pace della capitale, che si era interessato della vicenda non aveva ritenuto che il permesso rilasciato dal Comune di Milano potesse avere validità anche nella città di Roma.
La Cassazione ribaltando la decisione del primo giudice ha espressamente chiarito che il contrassegno deve considerarsi "valido per tutto il territorio nazionale".
Erronea dunque, scrivono i giudici di Piuazza Cavour "l'affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal comune di Milano nel 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del comune di Roma".
Il giudice di Pace della capitale, che si era interessato della vicenda non aveva ritenuto che il permesso rilasciato dal Comune di Milano potesse avere validità anche nella città di Roma.
La Cassazione ribaltando la decisione del primo giudice ha espressamente chiarito che il contrassegno deve considerarsi "valido per tutto il territorio nazionale".
Erronea dunque, scrivono i giudici di Piuazza Cavour "l'affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal comune di Milano nel 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del comune di Roma".
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