Anche gli infortuni che si verificano in palestra danno diritto al risarcimento del danno biologico e morale, proprio come accade per gli incidenti automobilistici. E' quanto afferma la Cassazione in una sentenza (numero 858/2008 della Terza sezione civile) con la quale la Corte ha riconosciuto il danno biologico e morale ad un architetto che aveva riportato danni alla gamba, per via di una cyclette difettosa, all'interno di una palestra.
I giudici di Piazza Cavour, confermando le statuizioni precedentemente rese dalla Corte di Appello di Roma ha riconosciuto all'atleta un risarcimento di circa 10 mila euro per il danno biologico temporaneo, 23 mila euro per quello permanente e 8 mila per il danno morale oltre le spese mediche.
Nella sentenza la Corte evidenzia che la motivazione dei giudici di merito "non e' affetta da contraddittorieta' e insufficienza, sia in ordine alla qualificazione della responsabilita' come responsabilita' da cosa in custodia sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione in concreto di tale responsabilita'". Difatti, spiega la Corte, e' risultato che l'incidente che si è verificato mentre l'atleta stava usando la cyclette della palestra, "fu causato dallo sganciamento del fermo del sellino che avveniva facilmente ed era successo altre volte". Negato invece il risarcimento del patrimoniale futuro non essendo stata fornita la prova "dell'impedimento dell'architetto alla frequentazione dei cantieri per effetto dei postumi permanenti derivatigli dall'infortunio".
I giudici di Piazza Cavour, confermando le statuizioni precedentemente rese dalla Corte di Appello di Roma ha riconosciuto all'atleta un risarcimento di circa 10 mila euro per il danno biologico temporaneo, 23 mila euro per quello permanente e 8 mila per il danno morale oltre le spese mediche.
Nella sentenza la Corte evidenzia che la motivazione dei giudici di merito "non e' affetta da contraddittorieta' e insufficienza, sia in ordine alla qualificazione della responsabilita' come responsabilita' da cosa in custodia sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione in concreto di tale responsabilita'". Difatti, spiega la Corte, e' risultato che l'incidente che si è verificato mentre l'atleta stava usando la cyclette della palestra, "fu causato dallo sganciamento del fermo del sellino che avveniva facilmente ed era successo altre volte". Negato invece il risarcimento del patrimoniale futuro non essendo stata fornita la prova "dell'impedimento dell'architetto alla frequentazione dei cantieri per effetto dei postumi permanenti derivatigli dall'infortunio".
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