La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 2907/08) ha stabilito che se nel Paese di residenza dello straniero, l'omosessualità è penalmente sanzionata, l'extracomunitario non può essere rimpatriato.
Gli Ermellini hanno però precisato che il rischio della persecuzione (che esclude il rimpatrio nel Paese di residenza del cittadino extracomunitario), non deve essere valutato automaticamente ma in base a dei principi che portino a rendere "assolutamente inesigibile l'ottemperanza all'ordine del Questore".
In particolare, osservano i Giudici, occorre verificare che lo straniero possa far ritorno soltanto in quel Paese e che, "alla stregua della previsione del codice penale di detto Paese sia penalmente sanzionata proprio l'omosessualità come pratica personale e non soltanto manifestazione esteriore di 'impudicizia sessuale'".
Gli Ermellini hanno però precisato che il rischio della persecuzione (che esclude il rimpatrio nel Paese di residenza del cittadino extracomunitario), non deve essere valutato automaticamente ma in base a dei principi che portino a rendere "assolutamente inesigibile l'ottemperanza all'ordine del Questore".
In particolare, osservano i Giudici, occorre verificare che lo straniero possa far ritorno soltanto in quel Paese e che, "alla stregua della previsione del codice penale di detto Paese sia penalmente sanzionata proprio l'omosessualità come pratica personale e non soltanto manifestazione esteriore di 'impudicizia sessuale'".
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