La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1414/08) ha stabilito che un possibile indice per il professionista per il pagamento dell'Irap è, tra le altre cose, l'esistenza di un'organizzazione strutturata per la quale, il professionista stesso, ai fini Irpef e IVA, abbia dedotto costi superiori a quanto indispensabile al lavoro autonomo.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui".
La Corte ha quindi osservato che tale organizzazione è riscontrabile anche quando il professionista si avvalga, "in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni".
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui".
La Corte ha quindi osservato che tale organizzazione è riscontrabile anche quando il professionista si avvalga, "in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni".
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