Illegittima ai sensi dell'art. 1102 c.c. è "la realizzazione da parte di un condomino di un varco di accesso, praticato in un muro condominiale, al fine di mettere in comunicazione lo spazio interno, anche comune, dallo stesso delimitato, con altri immobili confinanti, di proprietà esclusiva (…), nei casi nei quali il suolo o il fabbricato cui sia dato accesso con le suddette modalità, costituisca un'unità immobiliare estranea al condominio, ancorché appartenente a taluno dei condomini". E' quanto si legge in una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N- 26796/2008) la quale, ritenendo di non doversi discostare da un precedente orientamento giurisprudenziale in materia, ha confermato il suddetto principio di diritto, precisando che "le ragioni del contrasto con la citata fondamentale regola civilistica in tema di uso della cosa comune risiedono nel mutamento di destinazione d'uso che i beni condominiali vengono a subire, senza il necessario consenso degli altri condomini ed in violazione dei concorrenti diritti degli stessi, per effetto della modificazione del muro perimetrale, che oltre ad essere in parte distolto dalla funzione di recinzione dei beni comuni, verrebbe ad essere, con la creazione del varco di accesso, asservito al passaggio in favore dell'immobile con finante, con correlativa diminuzione della consistenza dei diritti di comunione".
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