"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi".
E' il principio ricavabile dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 2106/2008) con la quale gli "ermellini" si sono espressi sulla vicenda di un soggetto vittima di un incidente stradale e morto per cause naturali a cinque anni di distanza dal sinistro.
Con l'occasione la Corte ha quindi precisato che "l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi".
E' il principio ricavabile dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 2106/2008) con la quale gli "ermellini" si sono espressi sulla vicenda di un soggetto vittima di un incidente stradale e morto per cause naturali a cinque anni di distanza dal sinistro.
Con l'occasione la Corte ha quindi precisato che "l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono
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