La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 3284/2008) ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno esistenziale promossa da un soggetto che, a seguito dell' "istallazione di un palo portante una lampada di illuminazione pubblica (lampione) nell'immediata vicinanza della facciata del palazzo nel quale abitava", assumeva di aver subito un pregiudizio al "diritto alla salute e alla sicurezza della persona, tanto più in relazione ai possibili pericoli connessi alla sua qualità di magistrato", posto che la vicinanza del lampione con l'appartamento ne rendeva possibile l'accesso a qualunque malintenzionato. Premettendo che il "diritto di cui era stata lamentata la lesione in primo grado fosse quello alla salute, o latu sensu biologico, di cui all'art. 32 della Costituzione, ontologicamente diverso dal danno da lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto (…)", i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di Appello era incorsa "in un fuorviante errore di fondo" laddove - "ritenuto che il danno esistenziale rientra nel più ampio concetto del danno biologico, costituendo una delle possibili estrinsecazioni" - aveva affermato che sussistesse nell'attore il danno esistenziale "poiché il fondato timore che taluno potesse introdursi nella sua abitazione creava in lui uno stress psicologico che faceva venire meno la propria serenità e rappresentava un vulnus per la sua sicurezza". Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato che "lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in ipotesi derivato dalla lesione dello stesso; e, per altro verso, che né la serenità né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale".
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