Anche se l'intento fu solo quello di salvare il figlio dalla droga il metodo utilizzato dal padre di un tossico dipendente è stato ritenuto lesivo della dignità della persona. Così la Corte di Cassazione ha condannato un uomo che per salvare il figlio dalla spirale della droga lo aveva tenuto incatenato al letto per ben otto giorni. Secondo la Corte il fatto configura il reato di sequestro di persona. A giustificazione del suo comportamento l'uomo aveva sostenuto che il suo era un metodo adottato anche dalla comunita' terapeutica di San Patrignano e che sarebbe dunque una 'coazione a fin di bene'. Di diverso avviso i giudici del Palazzaccio secondo cui tenere legato al letto il figlio tossicodipendente non solo non ha un 'valore morale o sociale', ma rappresenta un 'intento punitivo' che va penalmente punito. Con la sentenza 8276/2008 la Corte ha sottolineato che per il reato di sequestro di persona e' 'sufficiente che l'apprestamento di misure dirette ad impedire l'allontanamento dai luoghi dove si intende trattenere la vittima sia idonea, come nel caso di specie a determinare la privazione della liberta' fisica di quest'ultima' impedendone 'la possibilita' di fuga'. Nessuna attenuante è stata concessa al padre del ragazzo giacché la Corte ha rilevato che 'la privazione della liberta' personale per un periodo di 8 giorni non puo' ritenersi un comportamento scriminato in base all'art. 54 c.p. sia perche' il pericolo di nuovi acquisti di droga non poteva ritenersi attuale, bensi' solo eventuale, sia perche' ne' lo scarso rendimento scolastico, ne' le richieste dei creditori, che si portavano presso l'abitazione per ottenere il pagamento della droga, potevano integrare il pericolo attuale di un danno grave alla persona del figlio'. Il comportamento tenuto dal padre, aggiunge la Corte, "non puo' ritenersi scriminato dal consenso anche presunto di quest'ultimo al trattamento paterno per il semplice fatto che gli sarebbe stato comunque consentito chiedere aiuto a mezzo del telefono, dal momento che non e' configurabile un parallelismo con la situazione di chi, tossicodipendente, accettando la condizione di essere trattenuto a forza in una comunita', ha anticipatamente previsto e consentito di accettare la privazione della propria liberta' personale ora per allora'. Tale considerazione, sottolinea la Corte, vale anche 'con riferimento a tossicodipendente sottoposto in comunita' 'chiusa' a programmi terapeutici comprendenti la restrizione della liberta' personale, allorche' la privazione della liberta' venga attuata con modalita' tali, quali ad esempio l'incatenamento, da lederne la dignita' di persona umana'.
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