La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Sent. 4591/2008) ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un ente comunale per i danni subiti dalla proprietaria di un appartamento in conseguenza di un furto ivi avvenuto ad opera di ladri che si vi erano introdotti "attraverso un'impalcatura posta su strada comunale, per lavori edilizi" eseguiti sulla facciata di un edificio comunale contiguo. Gli ermellini nell'accogliere le doglianze della proprietaria dell'immobile hanno precisato, tra le altre cose, che "in tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo, ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori con facoltà a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente".
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