La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 6211/08) ha stabilito che il lavoratore che subisce un infortunio durante il tragitto per recarsi al lavoro con il proprio mezzo, non ha diritto a nessuna copertura assicurativa anche se dimostra che l'utilizzo del mezzo proprio si è reso necessario in quanto la fermata dell'autobus è troppo lontana e quella più vicina è chiusa per lavori.
Gli Ermellini hanno precisato che "in tema di infortunio 'in itinere', la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che 'non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore- rispondano, invece, ad aspettative che, seppur legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività'".
Aggiunge la Corte che "la scelta del mezzo privato è stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana, mentre non è indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative" e che "in tema di infortunio 'in itinere' nel regime previdente alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 38.2000, si è ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre una esigenze funzionale alla prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. L'infortunio in tanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità: è stato così escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ciò consentisse un significativo risparmio di tempo".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato che "l'indennizzabilità dell'infortunio 'in itinere' occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla 'necessità' di tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto".
Gli Ermellini hanno precisato che "in tema di infortunio 'in itinere', la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che 'non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire il carattere della necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore- rispondano, invece, ad aspettative che, seppur legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività'".
Aggiunge la Corte che "la scelta del mezzo privato è stata ritenuta giustificata in caso di esigenze di pronto rientro in famiglia per compiti di assistenza ad una madre anziana, mentre non è indennizzabile l'infortunio occorso a seguito di una libera scelta del mezzo privato in presenza di soluzioni alternative" e che "in tema di infortunio 'in itinere' nel regime previdente alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 38.2000, si è ritenuto che ai fini della copertura assicurativa occorre una esigenze funzionale alla prestazione, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione. L'infortunio in tanto è indennizzabile in quanto il lavoratore non abbia aggravato il rischio senza necessità: è stato così escluso l'indennizzo per una lavoratrice la quale aveva scelto l'uso del mezzo privato senza che ciò consentisse un significativo risparmio di tempo".
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato che "l'indennizzabilità dell'infortunio 'in itinere' occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla 'necessità' di tale uso, necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto".
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