La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6194/2008) ha stabilito l'imprenditore che ha subito lo storno dei dipendenti da parte di un imprenditore concorrente, per dimostrare che tale atto rientra tra quelli di concorrenza sleale, deve dimostrare di aver subito un danno economico. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "perché lo storno dei dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente, occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente".
Gli Ermellini hanno quindi concluso che "non può essere considerata di per sé illecita l'assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente, se l'operazione non sia condotta in violazione delle norme di correttezza richiamate dall'art. 2598 n. 3 c.c., a esempio mediante denigrazione del datore di lavoro, e in modo da provocargli danno".
Gli Ermellini hanno quindi concluso che "non può essere considerata di per sé illecita l'assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente, se l'operazione non sia condotta in violazione delle norme di correttezza richiamate dall'art. 2598 n. 3 c.c., a esempio mediante denigrazione del datore di lavoro, e in modo da provocargli danno".
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