La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 della Legge Fallimentare, nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento. Secondo la Consulta, infatti, non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che già l'abbia respinta e reclamabilità davanti ad altro giudice, ed è pertanto evidente come il diniego dell'esperibilità del reclamo si risolva, per chi abbia visto respingere la sua istanza di chiusura, in un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura. Non essendo qualitativamente diversi ? e, quindi, suscettibili di diversa protezione ? gli interessi di chi insta per la chiusura del fallimento e di chi ad essa si oppone, l'irreclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza viola sia l'art. 3, per l'irrazionalità del diverso trattamento riservato a situazioni soggettive speculari ma meritevoli di paritaria considerazione, sia l'art. 24 Cost., per la compressione degli strumenti di tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse alla chiusura del fallimento (Corte Costituzionale, Sentenza 28 novembre 2002, n.493).
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