Non può darsi luogo ad alcun risarcimento danni di natura monetaria a seguito dell'annullamento di un provvedimento di aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico, con conseguente ordine di ripetizione della gara, qualora ne sia stata disposta la sospensione cautelare. E' questa la conclusione cui è giunto il T.A.R. Marche con un'articolata sentenza (la n. 161 del 28/02/2008), resa nell'ambito di un ricorso promosso avverso gli atti di aggiudicazione (provvisoria) di una gara pubblica avente ad oggetto il conferimento di servizi di pulizia di edifici scolastici. Richiamando un orientamento recente, seppure già sufficientemente consolidato (ex multis, Cons. St., Sez. IV, 30 aprile 2003, n.2329; T.A.R. Lazio, Sez. III, 30 maggio 2006, n. 4044; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 giugno 2006, n.2967, citt.), il Tribunale ha, così, statuito la prevalenza del c.d. risarcimento in forma specifica rispetto a quello c.d. per equivalente (monetario). Infatti, l'annullamento degli atti di gara, consentendo al ricorrente di potere accedere ad una nuova aggiudicazione, realizza pienamente l'interesse sotteso al ricorso e fondante lo stesso, restituendogli "la possibilità di vedere riconsiderato l'operato della stazione appaltante in vista dell'aggiudicazione in suo favore del contratto". Così, "non residua alcun danno risarcibile per equivalente monetario, giacché proprio la restituito in integrum realizzata dalla pronuncia demolitoria assume valenza pienamente satisfattiva dell'interesse azionato dal danneggiato, dal momento che la ripetizione delle operazioni di gara successive all'annullamento giurisdizionale, pone il concorrente nella possibilità di partecipare alla competizione emendata dai vizi di illegittimità". Tali assunti, sono in linea - anche qui - con prevalente, ma già risalente, giurisprudenza, la quale ritiene che la struttura impugnatoria del processo amministrativo comporta che "il petitum principale, e dunque la principale forma di tutela, é tutt'oggi quella dell'annullamento dell'atto illegittimo, cui consegue poi la necessità del rinnovo dell'atto nel rispetto delle regole procedurali previste, sicché l'annullamento dell'atto e il conseguente rinnovo conforme a legge, é di per sé, forma di risarcimento in forma specifica" (ex multis, Cons. Stato, 18/12/01, n. 6281; T.A.R. Campania, Napoli, 27/03/02, n. 1651; Cons. St., 3 febbraio 2003 n. 50; id., 6 marzo 2002 n. 1373). Per tale via, l'intercorsa sospensione degli atti di aggiudicazione provvisoria in favore del controinteressato contribuisce a destituire di ogni possibile fondamento anche la richiesta risarcitoria relativa ad eventuali "danni medio tempore subiti dalla ditta non aggiudicataria", posto - appunto - che "vi è solo la possibilità per la detta rinnovazione del procedimento valutativo, il cui esito non è prevedibile ex ante". Va rilevato come il T.A.R. Marche conferisca notevole rilevanza all'avvenuta sospensione cautelare degli atti opposti (nel caso specifico, disposta già con decreto inaudita altera parte, e, poi, confermata con ordinanza resa all'esito della discussione camerale), in assenza della quale (e sul presupposto dell'efficacia dell'aggiudicazione, e, quindi, del mancato percepimento del corrispettivo dell'appalto da parte del ricorrente), la giurisprudenza ammette (anche) la tutela risarcitoria. In tali ipotesi, il danno effettivo, ove la pronuncia pervenga entro il termine di durata della prestazione, andrà commisurato, in proporzione, al periodo di mancata esecuzione del servizio, da conteggiarsi dal termine di inizio delle attività previsto contrattualmente fino a quello che verrà indicato dal provvedimento giurisdizionale (sia esso interinale che definitivo) a mezzo del quale, previo annullamento dell'aggiudicazione disposta, si ordini alla P.A. l'affidamento del servizio stesso al ricorrente (ex plurimis, TAR Veneto-Venezia, 24/06/05, n. 2654).
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