La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7787/2008) ha stabilito che l'impresa non inserisce dei costi nelle scritture contabili, non potrà dedurli presuntivamente e non potrà conseguentemente godere del beneficio. In tali ipotesi, pertanto, secondo la Cassazione, sarà più facile per il Fisco procedere con la riscossione delle maggiori imposte (per quei costi non inseriti).
La Corte ha infatti precisato che "in materia di costi, è giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa in questa sede, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, in particolare, l'art. 75, sesto comma) non risultando dal conto dei profitti e delle perdite - come richiesto dall'art. 74 del previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, non siano state annotate nelle scritture contabili, purché non si tratti di irregolarità meramente formali".
La Corte ha infatti precisato che "in materia di costi, è giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa in questa sede, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, in particolare, l'art. 75, sesto comma) non risultando dal conto dei profitti e delle perdite - come richiesto dall'art. 74 del previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, non siano state annotate nelle scritture contabili, purché non si tratti di irregolarità meramente formali".
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