In una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 3797/2008) gli "ermellini" hanno nuovamente ribadito che l'art. 156 primo comma del codice civile "condiziona il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell'assegno stesso". La pronuncia in esame, tuttavia, rileva anche sotto un altro aspetto in quanto contiene il riferimento ad una statuizione del Giudice di secondo grado sulla quale però la Corte non ha potuto pronunciarsi essendo stato il ricorso incidentale che ne chiedeva la cassazione dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini per la notifica. Il riferimento è a quella parte della sentenza d'appello nella quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha assegnato alla donna separata, pur in assenza di figli, l'abitazione coniugale di proprietà dell'ex marito "per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se dall'unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri immobili, a differenza del marito che era soltanto comproprietario dell'alloggio adibito a casa coniugale".
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