Con la sentenza n. 293 del 04/02/08, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha fissato alcuni importanti principi in tema di recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. al proprio dipendente. Anzitutto, ha precisato che il versamento di emolumenti non dovuti costituisce una fattispecie di indebito (oggettivo) ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., e, come tale, la successiva attività volta al recupero è "esercizio…di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale". Peraltro, essa "ha carattere di doverosità e costituisce diritto…non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate" (ex pluribus, Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sez. Giur., 15/01/02, n. 8; Cons. St., Sez. IV, 17/12/03, n. 8274; id., Sez. VI, 12/12/02, n. 6787; id., 20/12/05, n. 7221, citt.). Da quanto, deriva - sempre a detta dei Giudici di appello - che l'atto con il quale viene disposto il recupero delle somme non necessita di motivazione alcuna, e si deve limitare ad indicare "le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte" (ex multis Cons. St.., Sez. IV, 22/10/01, n. 5540; id., 22/09/05, n. 4983; id., Sez. VI, 20/06/03, n. 3674; id.,10/01/03, n. 43, citt.), essendo evidente che essa "deve ritenersi insita nell'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, così che i provvedimenti di recupero non richiedono comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati (tale configurandosi semmai il solo interesse al buon andamento della P.A., sicuramente compresso dall'aver essa anticipato emolumenti non dovuti), se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore". Da tale considerazione - poi - consegue anche la irrilevanza della (eventuale) buona fede del soggetto percipiente, che non può costituire alcun ostacolo per la P.A. ai fini di recupero (ex pluribus, Cons. St., Sez. VI, 12/07/04, n. 5067; id., 03/12/03, n. 7953; id., 07/07/03, n. 4012; id 17/10/05, n. 5813, citt.), neppure quanto l'esercizio dell'attività avvenga a notevole distanza di tempo dall'erogazione delle somme; circostanza, quest'ultima, che, lungi dall'incidere sulla legittimità del provvedimento (e dell'attività) di recupero, comporta "in capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore" (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sez. Giur., 14/10/99, n. 517; Cons. St., Sez. IV, 22/09/05, n. 496, citt.). In tal senso, quindi, la P.A. pone in essere un atto legittimo ove questo si limiti "all'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente" ed alla richiesta di restituito (in ogni caso, con indicazione dell'errore in cui è incorsa l'Amministrazione, in relazione al titolo fondante l'erogazione, ai conteggi che hanno portato a determinarne l'ammontare o ad atti con in quali è stato determinato l'effettivo trattamento economico). Ove l'atto intervenga a distanza di tempo dall'avvenuta corresponsione, e pur non dovendosi considerare (come visto) l'eventuale buona fede del dipendente quale elemento "paralizzante" la richiesta, la P.A. deve - però - disporre il recupero con modalità idonee a non incidere negativamente sul dipendente stesso (ad esempio, autorizzando una rateazione delle somme dovute, in luogo di un pagamento una tantum).
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