In vista delle prossime elezioni, la Corte di Cassazione ha stilato un vademecum per chi decide di entrare in politica e ricorda che "va sempre presentata la dichiarazione relativa alle spese sostenute" e "agli eventuali contributi ricevuti in occasione della consultazione elettorale". E ciò anche nel caso in cui non si è affrontata alcuna spesa e il proprio nome e' stato messo al solo scopo di completare la lista elettorale di appartenenza. In mancanza può scattare la sanzione amministrativa. La presa di posizione della Corte è nata in occasione di un ricorso presentato dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Roma contro l'annullamento di una sanzione di 25 mila euro inflitta a un candidato alle elezioni regionali del Lazio. Il candidato non aveva appunto presentato la dichiarazione relativa alle spese sostenute e agli eventuali contributi ricevuti in occasione dell'appuntamento elettorale. Nella sentenza (8443/2008 della Seconda sezione civile) la sanzione era stata annullata dal Tribunale perché il candidato non aveva sostenuto spese, ne' usufruito di finaziamenti, e tantomeno si era avvalso di materiali propagandistici e si era presentato solo al fine di "completare le liste elettorali". La Cassazione, ha però ripristinato la sanzione ricordando che il Collegio elettorale deve invitare "il candidato incorso nell'omissione a provvedere all'adempimento entro il successivo termine di 15 giorni, decorso il quale si rendono applicabili le sanzioni di legge". In questo modo si assolve alla "duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilita' di sanare l'illecito nel quale e' incorso, evitando con la successiva ottemperanza nel prorogato termine di subire le sanzioni". Anche se il candidato non ha affrontato spese dovrà comunque "rendere in forma negativa la dichiarazione autocertificativa".
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