"Non sussistono (…) i presupposti per il riconoscimento dell'ipotesi disciplinata dall'art. 579 c.p., quando la particolare patologia psichica da cui è affetto il soggetto passivo sia tale da incidere sulla piena e consapevole formazione del consenso alla propria eliminazione fisica; una conclusione del genere trova del resto conferma nel disposto del terzo comma dell'art. 579 c.p., che stabilisce l'applicazione delle disposizioni relative all'omicidio (art. 575-577 c.p.) ogni qual volta la manifestazione di volontà del consenziente debba ritenersi viziata in conseguenza di una presunzione legale o di specifici accertamenti di fatto. Ne consegue che, in mancanza di elementi di prova chiari, univoci e convincenti della effettiva e consapevole volontà della persona di morire, deve essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione, che altri possono avere, della qualità della vita stessa". Sulla scorta di tali premesse la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 13410/2008) ha ritenuto, tra le altre cose, non erroneo né logicamente viziato, "l'iter logico - argomentativo dei giudici di merito" che hanno dichiarato un nonno "responsabile del delitto di omicidio volontario in danno della nipote affetta da oligofrenia con gravi disturbi comportamentali", per averne provocato la morte"stringendole con forza il collo", a seguito, suo dire, di una crisi di ansia e "della manifestazione - come aveva già fatto altre volte in passato - della volontà di morire". Secondo gli ermellini, i giudici di merito hanno correttamente affermato che "non sono sufficienti ai fini della validità, della serietà e dell'attualità del consenso alla propria eliminazione fisica le saltuarie manifestazioni di sconforto o i tentativi di gettarsi dall'auto in movimento di una giovane diciottenne affetta da ritardo mentale con disturbi di personalità e del comportamento, caratterizzati da frequenti episodi di agitazione psicomotoria, con aspetti fobico-ossessivi". "Il carattere personalissimo del diritto alla vita e alla salute" - concludono, dunque, gli ermellini - "non attribuisce ai familiari più stretti della persona affetta da ritardo mentale (quale nella specie il nonno) il potere di disporre della sua integrità fisica e di assumere in sua vece determinazioni di morte in nome dell'unicità di un modello culturale di riferimento, derivante dal rifiuto di una diversa attitudine fisica o psichica del proprio parente".
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