La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 10051/2008) ha stabilito che l'art. 269 cod. civ., nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, "non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata la paternità naturale, sicché il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo di concepimento".
Gli Ermellini hanno poi aggiunto che "sulla base di tali considerazioni, questa Corte ha altresì ritenuto che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento, non esclude che il giudice possa desumere, appunto, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre".
Secondo la Corte, "anche l'accertamento sui congiunti del presunto padre avrebbe potuto offrire, con la prova del rapporto di parentela di […] con gli stessi, elementi tali da contribuire al convincimento del giudice: onde, dal suo mancato espletamento per il rifiuto opposto dagli appellanti - la cui giustificazione è stata implicitamente ritenuta, con apprezzamento insindacabile siccome non affetto da illogicità, inadeguata - la Corte di merito ha tratto argomento di prova, coniugandone il contenuto con gli altri elementi raccolti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, la conclusione della gravità e concordanza degli indizi in ordine alla partenità in discussione".
Gli Ermellini hanno poi aggiunto che "sulla base di tali considerazioni, questa Corte ha altresì ritenuto che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento, non esclude che il giudice possa desumere, appunto, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, ed in particolare dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, e possa persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre".
Secondo la Corte, "anche l'accertamento sui congiunti del presunto padre avrebbe potuto offrire, con la prova del rapporto di parentela di […] con gli stessi, elementi tali da contribuire al convincimento del giudice: onde, dal suo mancato espletamento per il rifiuto opposto dagli appellanti - la cui giustificazione è stata implicitamente ritenuta, con apprezzamento insindacabile siccome non affetto da illogicità, inadeguata - la Corte di merito ha tratto argomento di prova, coniugandone il contenuto con gli altri elementi raccolti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, la conclusione della gravità e concordanza degli indizi in ordine alla partenità in discussione".
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