Con sentenza 3 dicembre 2001 n. 15248 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto tra la giurisprudenza di legittimità e una giurisprudenza di merito fondata su autorevole dottrina, ha affermato che nel giudizio di separazione personale è applicabile l'art. 277 c.p.c. il quale autorizza il giudice a limitare la pronuncia su una o alcune delle domande oggetto di causa quando per esse soltanto non sia necessaria una ulteriore istruzione.
Pertanto il giudice di merito può limitare la sua decisione alla domanda di separazione, separandola dalla contestuale domanda di accertamento della colpa del coniuge, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte, che potrà ottenere il divorzio pur nella perdurante pendenza del giudizio sull'addebito della separazione.
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