La Corte Costituzionale cancella l'obbligo di pagare il registro prima di ottenere la copia esecutiva delle sentenze. La norma di cui all'articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), che subordina il rilascio della copia esecutiva della sentenza al pagamento dell'imposta di registro, comporta che la valutazione di bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi sia effettuata, per i due tipi di processo, in modo irragionevolmente diverso: l'inadempimento dell'obbligazione tributaria ? che pure non ha precluso lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo la comunicazione da parte del cancelliere all'ufficio del registro degli atti non registrati ? impedisce poi che alla sentenza (o al provvedimento esecutivo) sia data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva. La Corte Costituzionale ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata (Corte Costituzionale, Sentenza 6 dicembre 2002, n.522 - Art. 66 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 - Rilascio della copia esecutiva vincolato all'avvenuto pagamento dell'imposta di registro - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art.24 della Costituzione).
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