Premettendo che l'abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato da una giusta causa, ossia dalla ricorrenza di situazioni di fatto, o anche di avvenimenti o comportamenti altrui, di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ovvero quando sia intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione di detta convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto" la Corte di Cassazione ha di recente ritenuto logica e adeguatamente motivata (Sent. 9338/2008) una pronuncia della Corte di Appello di Bari in base alla quale aveva trovato "ragione in una situazione di profonda crisi nel rapporto tra i coniugi, anche in relazione ad un difetto di reciproca comunicazione, sino a portare i coniugi ad una estraneità affettiva e relazionale" l'allontanamento da parte di una moglie dalla casa familiare che, quindi, si poneva "non già come causa determinate del venir meno dell'unione, ma come effetto e presa d'atto di una situazione di intollerabilità della convivenza da tempo maturata".
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