La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 19070/2008) ha stabilito che, nel reato di concorso in lesione personale, sussiste l'aggravante dei futili motivi, il fatto di "avere il prevenuto agito, senza essere stato provocato, al solo fine divertirsi alle spalle della vittima, con ripetuti lanci di uova e, dopo l'altrui protesta, con calci e pugni, ponendo così in essere un comportamento arrogante e gratuitamente umiliante inteso ad annientare l'altrui personalità".
Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la condotta del minore "non può assumere una diversa e minore valenza in considerazione del 'clima carnevalesco' in cui si era inserito l'episodio di violenza".
Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la condotta del minore "non può assumere una diversa e minore valenza in considerazione del 'clima carnevalesco' in cui si era inserito l'episodio di violenza".
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