La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 11389/2008) ha stabilito che non opera il sistema dell'accertamento induttivo (e conseguentemente non scatta l'aumento dell'Irpef) nel caso in cui il contribuente che, pur avendo due grosse auto di cilindrata, riesca a dimostrare di averle comprate a rate. Solo in questo caso, precisa la Corte, viene a cadere la presunzione del maggior reddito.
In particolare, nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato che "il maggior reddito accertato, essenzialmente connesso alla disponibilità di due autovetture" deve ritenersi insussistente, "per avere il contribuente fornito la prova che le risorse finanziarie all'uopo utilizzate provenivano dall'accensione di un mutuo ultrannale […], e non già da proventi dell'attività" e che "considerato che l'accertamento induttivo, pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa fiscale, che sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei presupposti dell'operata rettifica […], che, nel caso, giusta valutazione dei Giudici di merito, è stata fornita".
Infine la Corte ha precisato che "i vizi deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché a norma dell'art. 116 cpc rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l'unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l'esito del procedimento accertativi e valutativo eseguito".
In particolare, nel caso di specie, gli Ermellini hanno precisato che "il maggior reddito accertato, essenzialmente connesso alla disponibilità di due autovetture" deve ritenersi insussistente, "per avere il contribuente fornito la prova che le risorse finanziarie all'uopo utilizzate provenivano dall'accensione di un mutuo ultrannale […], e non già da proventi dell'attività" e che "considerato che l'accertamento induttivo, pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa fiscale, che sposta sul contribuente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei presupposti dell'operata rettifica […], che, nel caso, giusta valutazione dei Giudici di merito, è stata fornita".
Infine la Corte ha precisato che "i vizi deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché a norma dell'art. 116 cpc rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l'unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l'esito del procedimento accertativi e valutativo eseguito".
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