La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 12026/2008) ha stabilito che la veste di rappresentante di commercio da sola, non consente di affermare che i movimenti sui conti bancari del professionista, siano ascrivibili a contratti stipulati dallo stesso in rappresentanza di altro soggetto, anziché ad acquisti e rivendite in proprio. In buona sostanza, se i rappresentanti non riescono a dimostrare l'esistenza di un accordo per cui debbono anticipare il prezzo dei beni acquistati per conto di altri, si trovano a dover pagare l'IVA sulle movimentazioni bancarie riferite a quelle stesse operazioni.
Osserva infatti la Corte che, nel caso di specie, è "necessaria la dimostrazione di un patto che facesse carico all'uno di anticipare i prezzi dovuti dall'altro: solo un accordo in tale senso avrebbe potuto superare la presuntiva riferibilità di quei movimenti ad attività commerciale soggetta ad IVA del titolare dei conti correnti".
Osserva infatti la Corte che, nel caso di specie, è "necessaria la dimostrazione di un patto che facesse carico all'uno di anticipare i prezzi dovuti dall'altro: solo un accordo in tale senso avrebbe potuto superare la presuntiva riferibilità di quei movimenti ad attività commerciale soggetta ad IVA del titolare dei conti correnti".
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