Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione Sentenza n.16564 del 25 novembre 2002
Il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento di un bene che è stato oggetto di occupazione abusiva si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.2947 del codice civile.
Tale termine, come ha precisato ora la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n.16564 del 25 novembre 2002), inizia a decorrere dal primo giorno di occupazione. Questo perchè, chiariscono i Giudici di Piazza Cavour, il diritto risarcitorio può essere esercitato giorno per giorno a partire dalla data dell'occupazione stessa e non da quella in cui l'occupazione è cessata.
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