L'uso del telefonino in auto deve considerarsi vietato. Le multe scattanon non solo se si sta parlando ma anche se si sta semplicemente cercando un numero sulla rubrica. Le mani in sostanza devono stare sempre sul volante. L'avvertimento arriva dalla Cassazione (sentenza n.13766/2008 Seconda Sezione Penale) che invita gli automobilisti a mantenere una condotta di guida prudente. La Corte spiega che "l'uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio consentita risulta censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio, ma anche l'impegno di una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilita' e comunque conseguenziale ritardo nell'azionamento dei sistemi di guida". Applicando questo principio i Giudici della Corte hanno respinto il ricorso di un automobilista piemontese "pizzicato" con il telefonino alla guida. La contravvenzione era stata già convalidata dal giudice di pace. Inutile il ricorso in Cassazione. L'uomo aveva sostenuto la violazione del secondo comma dell'art. 173 Cds, in quanto, a suo dire, quell'articolo sanzionerebbe "il solo uso del telefono cellulare ai fini di conversazione" mentre lui stava usando il telefonino solo per prelevare dati dalla rubrica. La Suprema Corte ha dichiarato "manifestamente infondato" il ricorso lo ha respinto ricordando che "la ratio della norma" che vieta l'uso del telefonino alla guida prevede non soltanto che "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione" ma consente "l'uso di apparecchi vivavoce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani". Secondo la Corte occorre "prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa".
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