La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 12901/2008) ha stabilito che è valido l'accertamento induttivo del fornitore dell'impresa che si presume abbia pagato meno imposte e ciò anche se si fonda esclusivamente sulle scritture contabili. Più in particolare, i Giudici hanno affermato che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 39, comma 1 lett. c, d.p.r. 600/1973 consente di procedere alla rettifica del reddito anche quanto l'incompletezza della dichiarazione risulta 'dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti', sicché l'esistenza di attività non dichiarate deve, in tal senso, ritenersi desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell'onere della prova, spettando al contribuente dimostrare, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, l'infondatezza della pretesa fiscale".
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