La moglie che tradisce il proprio marito portando l'amante nella casa coniugale rischia la revoca di tutte le donazioni che il marito le ha fatto nel corso degli anni. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 14093/2008) precisando che, in questi casi, il presupposto per la revocazione delle donazioni è l'esistenza di un comportamento ingiurioso ai danni di colui che ha donato. Secondo i Giudici, la sussistenza dell'ingiuria "consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decorso del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune".
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto sussistente l'esistenza dell'ingiuria grave "non tanto l'infedeltà coniugale della ricorrente, la quale all'età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale".
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto sussistente l'esistenza dell'ingiuria grave "non tanto l'infedeltà coniugale della ricorrente, la quale all'età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale".
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