La Corte di Cassazione (Sentenza 12751/2008) ha stabilito che al fine di richiedere la reintegrazione nel possesso ai sensi dell'articolo 1168, comma 2, del codice civile è possibile fornire la prova dell'esistenza del titolo con ogni mezzo, anche con presunzioni. Il comme in questione dispone che l'azione di reintegrazione è concessa anche "a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità". Considerato che lo scopo della norma è quello di tutelare il potere di fatto sulla cosa (oggetto dello spoglio) non entrano in discussione "gli effetti negoziali del titolo della detenzione, ma il fatto storico della detenzione, come esplicitata in quel titolo". Per questo, secondo la Corte, "a fini di tutela del relativo potere di fatto sulla cosa, la prova dell'esistenza di quel titolo può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni".
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