La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 14042/2008), in tema di separazione personale dei coniugi, ha stabilito che è legittima la decisione del Giudice di affidare i minori a un terzo (es. Ente locale di residenza) nel caso in cui i genitori, in sede di separazione, si contendano duramente e con ostilità il loro affidamento; al terzo quindi spetteranno le decisioni importanti sulla vita dei piccoli, anche se di fatto questi continueranno a vivere con i genitori.
Secondo i Giudici del Palazzaccio, infatti, il clima conflittuale che si viene a creare tra i coniugi in tali circostanze, rischia di creare un forte pregiudizio per lo sviluppo dei figli e ciò in quanto la loro educazione passa al secondo piano.
Nell'impianto motivazionale della Sentenza, gli Ermellini hanno poi evidenziato che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito".
La Corte ha poi aggiunto che "il comportamento contrario di doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, solo ove esso costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa".
Secondo i Giudici del Palazzaccio, infatti, il clima conflittuale che si viene a creare tra i coniugi in tali circostanze, rischia di creare un forte pregiudizio per lo sviluppo dei figli e ciò in quanto la loro educazione passa al secondo piano.
Nell'impianto motivazionale della Sentenza, gli Ermellini hanno poi evidenziato che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito".
La Corte ha poi aggiunto che "il comportamento contrario di doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, solo ove esso costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: