La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 22144/2008) ha stabilito che, in caso di esercizio abusivo della professione, l'Ordine professionale di competenza ha diritto a richiedere al 'reo' sia i danni patrimoniali per concorrenza sleale oltre che quelli morali. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "in tema di esercizio arbitrario della professione il bene tutelato dall'art. 348 c.p. in via primaria è costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno, ciò non toglie, tuttavia, che possano assumere la veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile all'associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale".
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