La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 24414/2008) ha stabilito che è lecito per un superiore dell'Arma dei Carabinieri, imporre a un suo sottoposto di interrompere la relazione extra coniugale dallo stesso intrattenuta e ciò al fine di pregiudicare il prestigio delle Forse armate. Gli Ermellini hanno infatti precisato che tale assunto trova giustificazione nel fatto che l'articolo 545 del Regolamento di disciplina militare, prevede che i militari, in ogni circostanza, tengano una condotta esemplare e ciò proprio a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
Con questa decisione la Corte ha confermato la decisione di una Corte d'Appello che aveva condannato un militare alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato di minaccia e ingiuria aggravata e continuata per aver reagito violentemente nei confronti di un suo superiore gerarchico che gli aveva imposto di terminare una relazione extraconiugale con un'altra donna, tra l'altro, anch'essa sposata.
La vicenda aveva avuto inizio dalle difese del militare che aveva sostenuto che la questione non poteva riguardare il suo superiore e, dopo averlo definito 'bugiardo, infame e ladro', aveva minacciato di tirargli la scrivania contro. In primo grado era stato assolto poiché, secondo i giudici di primo grado, si trattava di un fatto avvenuto nel 'contesto di relazioni private e personali estranee al servizio'.
In Appello però la decisione era stata capovolta e, la Cassazione, con la sentenza depositata oggi, ha confermato la condanna emessa dai giudici del secondo grado militare, precisando che se "di carattere meramente privato è, senza dubbio, il rapporto extraconiugale', la 'medesima natura non rivestono né il richiamo disciplinare cui il disdicevole contegno aveva dato luogo, né la illecita reazione dell'imputato, integrante l'insubordinazione'.
Ma ancora. Secondo la Corte, 'il ricorrente assimila erroneamente la illecita reazione del graduato al richiamo, legittimo e doveroso, ricevuto dal comandante di stazione per l'osservanza del dovere di tenere condotta esemplare e alla richiesta del sottufficiale di troncare la tresca'. Secondo gli Ermellini, dunque, il comportamento dell'appuntato configura l'ipotesi di insubordinazione e ciò in quanto la sua condotta non nasceva da 'dissidi di natura personale', ma mirava esclusivamente a contrastare 'l'intervento che il comandante, nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, aveva esercitato nei confronti del graduato'.
Con questa decisione la Corte ha confermato la decisione di una Corte d'Appello che aveva condannato un militare alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato di minaccia e ingiuria aggravata e continuata per aver reagito violentemente nei confronti di un suo superiore gerarchico che gli aveva imposto di terminare una relazione extraconiugale con un'altra donna, tra l'altro, anch'essa sposata.
La vicenda aveva avuto inizio dalle difese del militare che aveva sostenuto che la questione non poteva riguardare il suo superiore e, dopo averlo definito 'bugiardo, infame e ladro', aveva minacciato di tirargli la scrivania contro. In primo grado era stato assolto poiché, secondo i giudici di primo grado, si trattava di un fatto avvenuto nel 'contesto di relazioni private e personali estranee al servizio'.
In Appello però la decisione era stata capovolta e, la Cassazione, con la sentenza depositata oggi, ha confermato la condanna emessa dai giudici del secondo grado militare, precisando che se "di carattere meramente privato è, senza dubbio, il rapporto extraconiugale', la 'medesima natura non rivestono né il richiamo disciplinare cui il disdicevole contegno aveva dato luogo, né la illecita reazione dell'imputato, integrante l'insubordinazione'.
Ma ancora. Secondo la Corte, 'il ricorrente assimila erroneamente la illecita reazione del graduato al richiamo, legittimo e doveroso, ricevuto dal comandante di stazione per l'osservanza del dovere di tenere condotta esemplare e alla richiesta del sottufficiale di troncare la tresca'. Secondo gli Ermellini, dunque, il comportamento dell'appuntato configura l'ipotesi di insubordinazione e ciò in quanto la sua condotta non nasceva da 'dissidi di natura personale', ma mirava esclusivamente a contrastare 'l'intervento che il comandante, nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, aveva esercitato nei confronti del graduato'.
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