Nell'ambito di una prova speciale a circuito chiuso, quale è una gara di rally, "i partecipanti non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice della strada dirette a disciplinare non una gara su un tratto di strada inibito al traffico bensì la libera circolazione a tutti". Ne consegue che "durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale".
Sono alcuni dei principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 11040/2008) nella quale gli "ermellini" hanno escluso la condotta colposa di un pilota di rally, che durante una competizione aveva travolto due spettatori cagionando loro lesioni gravi, riconoscendo invece quali responsabili in solido del sinistro il comitato organizzatore, il direttore di gara e la compagnia assicurativa.
Sono alcuni dei principi ricavabili dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 11040/2008) nella quale gli "ermellini" hanno escluso la condotta colposa di un pilota di rally, che durante una competizione aveva travolto due spettatori cagionando loro lesioni gravi, riconoscendo invece quali responsabili in solido del sinistro il comitato organizzatore, il direttore di gara e la compagnia assicurativa.
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