L'ufficio stampa della Corte di Cassazione ha precisato che "Non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza tra le sentenze della Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile n.14813/08 e Sezioni Unite n.9148/08, contrariamente a quanto evidenziato da alcuni organi di stampa ('Il Sole 24ore' e 'Norme e Tributi')". Nella nota si spiega che "Le fattispecie esaminate dalle due sentenze sono diverse. La prima riguarda la solidarieta' passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarieta' che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarieta' passiva tra condominio e condomini per spese condominiali, solidarieta' che non sussiste, in quanto i condomini rispondono sempre pro quota". Le Sezioni Unite, si spiega nella nota, hanno affernato in questo caso che "venendo spesso la solidarieta' ad essere la 'configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale (e nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarieta' si applichi alle obbligazioni dei condomini) e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile (come lo e' una somma di denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarieta' e la struttura parziaria della obbligazione prevale'".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: