Gli ingegneri possono indicare l'indirizzo dello studio professionale come domicilio eletto per ricevere la corrispondenza dell'ente di previdenza al quale sono iscritti. È quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali (comunicato del 1 luglio scorso n. 320) che ha poi precisato che è del tutto legittima la richiesta dei professionisti di integrazione dei dati relativi al domicilio. Difatti, ai sensi dell'articolo 47 del c.c., un soggetto, per determinati atti e/o affari, può eleggere domicilio speciale occorrendo, in tal caso, solo una comunicazione scritta.
Con questa decisione l'Autorità Garante ha accolto il ricorso di un professionista che aveva (invano) richiesto di integrare i dati conservati negli archivi dell'Inarcassa (associazione assicuratrice la previdenza e l'assistenza obbligatoria di ingegneri e architetti liberi professionisti), con quelli relativi al proprio domicilio e, considerata la difficoltà a ricevere le comunicazioni dell'associazione in orario lavorativo al suo indirizzo di residenza, aveva richiesto all'ente stesso, la cancellazione di tale indirizzo di residenza, la rettificazione o l'inserimento dell'indirizzo del proprio studio professionale per l'inoltro della corrispondenza.
Con questa decisione l'Autorità Garante ha accolto il ricorso di un professionista che aveva (invano) richiesto di integrare i dati conservati negli archivi dell'Inarcassa (associazione assicuratrice la previdenza e l'assistenza obbligatoria di ingegneri e architetti liberi professionisti), con quelli relativi al proprio domicilio e, considerata la difficoltà a ricevere le comunicazioni dell'associazione in orario lavorativo al suo indirizzo di residenza, aveva richiesto all'ente stesso, la cancellazione di tale indirizzo di residenza, la rettificazione o l'inserimento dell'indirizzo del proprio studio professionale per l'inoltro della corrispondenza.
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