La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13589/2008) ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna di un farmaco e ciò nel caso in cui la terapia e/o cura non ha una validità terapeutica suffragata scientificamente. Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno infatti ritenuto irrilevante la circostanza del ritardo nel trasporto dei medicinali e ciò in considerazione dell'assoluta inefficacia della terapia Di Bella (considerazione basata sul generale convincimento, ormai radicato nella comunità scientifica e gli operatori sanitari).
Con questa decisione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei familiari di un cittadino poi deceduto che aveva ricevuto in ritardo nel suo domicilio, i medicinali richiesti (cura Di Bella) per la cura contro la sua malattia (tumore).
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Con questa decisione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei familiari di un cittadino poi deceduto che aveva ricevuto in ritardo nel suo domicilio, i medicinali richiesti (cura Di Bella) per la cura contro la sua malattia (tumore).
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