D'ora in avanti il datore di lavoro che sottopone a vessazioni e minacce i propri dipendenti rischia l'allontanamento dalla città in cui ha sede la sua azienda. Parola di Cassazione. I Giudici del Palazzaccio infatti hanno confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nei confronti di due datori di lavoro che sottopagavano i propri dipendenti, minacciandoli di licenziamento nel caso in cui avessero deciso di denunciare i fatti. Secondo la Corte (Sentenza 28682/2008 della II sezione penale) un comportamento del genere configura reato di estorsione aggravata e continuata e pertanto l'allontanamento dalla citta' e' una misura "adeguata, siccome l'unica idonea a recidere il legame degli indagati con l'ambiente lavorativo". I due datori erano stati scoperti attraverso delle intercettazioni da cui era emerso che gli indagati avevano la consuetudine "di pagare i dipendenti con gli assegni, salvo poi farsi restituire la differenza al fine di rendere piu' difficoltosa l'acquisizione di documentazione afferente la condotta illecita". Questo comportamento e' andato avanti per lungo tempo giacché i dipendendi avevano preferito sottostare alla minaccia vista la difficoltà a trovare altre opportunita' di lavoro. Alla fine vi è stata una denuncia collettiva che ha portato alla misura coercitiva del divieto di dimora. Inutile il ricorso in Cassazione. Piazza Cavour ha ribadito la legittimità del provvedimento ricordando che "nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, e' configurabile il delitto di estorsione" previsto e punito dall'art. 629 C. p.. In tal caso dunque il datore di lavoro rischia di essere cacciato dalla citta' in attesa del processo.
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