Corte di Cassazione (sentenza n. 15773 del 9 novembre 2002)
L'obbligo di reperibilità del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, non è direttamente disciplinato dalla normativa sulle fasce orarie di reperibilità in caso di malattia ma può essere legittimamente introdotto e disciplinato dal contratto collettivo. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 15773 del 9 novembre 2002) facendo rilevare che, la disciplina pattizia non è preclusa dalla riserva di legge (costituzionalmente garantita) in ordine alla materia dell'accertamento della condizione psico-fisica del lavoratore. Questo perché, spiega la Corte la tutela conseguente a tale riserva si correla alla natura invasiva dell'accertamento stesso nei confronti del singolo, ossia a questioni estranee alla reperibilità, la quale riguarda il comportamento passivo del lavoratore volto a rendere possibili l'esercizio del diritto del datore di lavoro al controllo dell'infermità, che discende dall'art. 5, comma 2, della legge 300/70. La previsione delle fasce orarie, dunque, costituisce una prescrizione a favore del lavoratore al quale, in assenza di un termine, potrebbe essere altrimenti richiesto l'immediato adempimento dell'obbligo di reperibilità, che corrisponde al diritto di controllo del datore di lavoro e deriva anche dal più generale obbligo di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
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