Per la Cassazione, il termine ex art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui ha conseguito "un apprezzabile grado di conoscenza del nesso causale tra i vizi e l'imperfetta esecuzione dell'opera"
Il termine annuale per la denuncia dei vizi dell'opera all'appaltatore, previsto dall'art. 1669 c.c. (Rovina e difetti di cose immobili) non decorre da quando il committente ha compiuto la constatazione obiettiva dei vizi stessi, ma dal momento in cui ha conseguito "un apprezzabile grado di conoscenza del nesso causale tra i vizi e l'imperfetta esecuzione dell'opera".
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 16008/2002) precisando peraltro che l'indagine su tale conoscenza "si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione".
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