La Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15194/2008) ha stabilito che "il giudice il quale ritenga di decidere la lite in base ad una questione rilevata di ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, deve astenersi dal decidere solitariamente e deve procedere alla segnalazione della questione che intende rilevare di ufficio, riaprendo su di essa il dibattito e dando spazio alle consequenziali attività, in quanto, in caso contrario, si avrebbe violazione del diritto di difesa in ragione del mancato esercizio del contraddittorio".
Gli Ermellini hanno poi evidenziato che "l'affermazione contenuta in sentenza circa l'inesistenza nei fascicoli processuali, di ufficio o di parte, di un documento decisivo che, al contrario risulta ivi inserito non integra un errore di giudizio, ma una mera svista di carattere materiale e costituisce errore di fatto e pertanto motivo di revocazione: tanto comporta che in tal caso tale errore sia deducibile unicamente con l'impugnazione per revocazione e non con motivo di ricorso per cassazione".
Gli Ermellini hanno poi evidenziato che "l'affermazione contenuta in sentenza circa l'inesistenza nei fascicoli processuali, di ufficio o di parte, di un documento decisivo che, al contrario risulta ivi inserito non integra un errore di giudizio, ma una mera svista di carattere materiale e costituisce errore di fatto e pertanto motivo di revocazione: tanto comporta che in tal caso tale errore sia deducibile unicamente con l'impugnazione per revocazione e non con motivo di ricorso per cassazione".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: