La Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14812/2008) ha stabilito il seguente principio di diritto "le violazioni di prescrizioni dettate per la progettazione e l'esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c., incidendo esse sulla sostanza e stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e non potendo essere sovrapposte alle prescrizioni normative una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti".
In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che "la responsabilità dell'appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall'art. 1669, c.c., nell'interesse generale alla solidità ed utilità delle costruzioni ed all'incolumità personale dei cittadini, distingue l'ipotesi di gravi difetti di costruzioni comportanti l'evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilità attuale dell'opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del c.c., pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell'opera" e che "tra questi ultimi difetti rientra anche l'assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell'attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza degli artt. 1, 1° co., e 3, 1° co., l. 2 febbraio 1974, n. 643 […], la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all'ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l'integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili".
La Corte ha poi evidenziato che "l'obbligatorietà dell'osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali, delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate, e loro non derogabilità, salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'applicazione, si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza, ma di necessità di conformare ad esse l'attività edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassate o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalità, mettano a repentaglio la vita umana".
"Dal carattere assoluto di tale presunzione - prosegue la Corte - deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non può essere disconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilità di costruzione, giacché egli non può né sindacare le prescrizioni normative e né sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti".
In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che "la responsabilità dell'appaltatore per la rovina ed i difetti degli edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sancita dall'art. 1669, c.c., nell'interesse generale alla solidità ed utilità delle costruzioni ed all'incolumità personale dei cittadini, distingue l'ipotesi di gravi difetti di costruzioni comportanti l'evidente pericolo di rovina, nella quale ha riguardo alla stabilità attuale dell'opera, da quella di gravi difetti, che, come evidenziato nei lavori preparatori del c.c., pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente pericolo di rovina, incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell'opera" e che "tra questi ultimi difetti rientra anche l'assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto nell'attività edilizia di prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, di quelle dettate in forza degli artt. 1, 1° co., e 3, 1° co., l. 2 febbraio 1974, n. 643 […], la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all'ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l'integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili".
La Corte ha poi evidenziato che "l'obbligatorietà dell'osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali, delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, in quanto formulate sulla base di regole di esperienza e di regole tecniche preesistenti e collaudate, e loro non derogabilità, salvo che con provvedimento ministeriale ove sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'applicazione, si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza, ma di necessità di conformare ad esse l'attività edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassate o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalità, mettano a repentaglio la vita umana".
"Dal carattere assoluto di tale presunzione - prosegue la Corte - deriva che il grave difetto di un edificio conseguente alla sua realizzazione senza l'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa antisismica non può essere disconosciuto con un apprezzamento di fatto del giudice che escluda che da questa sia derivato un effettivo pregiudizio alla sostanza e stabilità di costruzione, giacché egli non può né sindacare le prescrizioni normative e né sovrapporre ad esse una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti".
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