La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 20188/2008) ha stabilito che occorre una maggiore tutela per le famiglie di quanti muoiano sul lavoro e che, ai familiari va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale e ciò a prescindere dalla prova dell'entità della sofferenza. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che "in tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, siccome la prova può essere desunta anche solo in base allo stretto vincolo familiare; ai fini della valutazione del danno morale conseguente alla morte di un prossimo congiunto; quindi, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, mentre l'accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il congiunto deceduto può rappresentare soltanto un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale".
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