La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Sent. 27051/2008) ha affermato che "la persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia figlio proprio. Ciò fino a quando la paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale. E' da tale momento che viene meno il dovere, penalmente sanzionato, di provvedere all'assistenza del minore". A tale riguardo gli ermellini hanno precisato che "il principio di diritto discende dalla generale regola iuris secondo cui, in tema di assistenza familiare l'obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell'avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato. E invero si tratta di un obbligazione ex lege a tutela dell'interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d'ufficio. Ne consegue che l'eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento degli obblighi in questione". Inoltre - continuano gli ermellini - "ai fini della sussistenza del reato, il disconoscimento di paternità, sebbene accertato con sentenza passata in giudicato, opera ex nunc e non ex tunc".
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