La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 20256/2008) ha stabilito che può essere prevista una piccola riduzione dell'ICI su uno spazio, all'interno di un'area edificabile, destinato al verde. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "in tema di ICI, i parametri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili sono fissati esclusivamente dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504 del 1992 […] e che il citato art. 5, al fine della determinazione dell'imposta de qua, fa riferimento al 'valore venale in comune commercio' delle suddette aree". "In relazione alla suddetta valutazione - prosegue la Corte -, pertanto, le aree in questione devono essere considerate nel loro complesso, prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione di essa in concreto avrà dopo la realizzazione del processo edificatorio, solo all'esito del quale potranno distinguersi i 'fabbricati' dal resto. Tuttavia, pur doverosamente prescindendo dalla edificazione […], ovvero da un concreto progetto di edificazione, ancorché inattuato (e dalle sua previsioni), non può in linea di principio negarsi che il differente livello di edificabilità di un'area (o delle parti che la compongono), astrattamente considerato, incida sul 'valore venale in comune commercio' della medesima, e perciò, in tali termini, non può ritenersi scorretta una determinazione del 'valore venale in comune commercio' di un'area fabbricabile che tenga conto dei diversi livelli di edificabilità delle parti che la compongono, fermo restando che la valutazione dell'area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (pur tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che irritualmente la compongono) e non attraverso la sommatoria del valore commerciale di sue eventuali segmentazioni individuate in funzione della loro specifica edificabilità".
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