La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 20291/2008) ha stabilito che tra le competenze dell'ausiliario del traffico vi è anche quella di multare le auto che sono parcheggiate male fuori dalle strisce blu che sono di intralcio all'ingresso degli altri veicoli. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che "le funzioni che, a norma dell'art. 17, 132° co., l. 15 maggio 1997, n. 127, possono essere conferite dai comuni agli ausiliari del traffico dipendenti dalle società concessionarie dei parcheggi a pagamento concernendo la prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o ad un pagamento inferiore alla tariffa, ma includono la prevenzione e l'accertamento di tutte le infrazioni dalle quali, anche se compiute in aree della concessione diverse da quelle specificamente individuate per la sosta, siano derivati da intralcio all'esercizio del parcheggio o la violazione della sua regolamentazione e, in particolare, l'inosservanza dell'art. 157, 5° co., c.d.s., il quale dispone che nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica esistente".
"L'esercizio di tali funzioni - prosegue la Corte - include inoltre, a norma dell'art. 68, l. 23 dicembre 1999, n. 488, anche l'attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 (1° co.) relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati dall'ausiliare, che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 157, 5° e 6° co., c.d.s., disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, sia essa o meno a pagamento, consistono nel giorno e nell'ora dell'infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare nella quale è avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da tali zone. Riguardo a detta ultima circostanza, in quanto attestata come conosciuta direttamente e senza alcun margine di apprezzamento dal verbalizzante, il verbale di accertamento dell'infrazione fa dunque piena prova, fino a querela di falso, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativi della sanzione amministrativa e l'onere del trasgressore di provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato regolarmente collocato in uno specifico spazio predisposto per la sosta regolamentata non può essere soddisfatto con i mezzi di prova e gli argomenti logici, ai quali può ordinariamente farsi ricorso per contestare i giudizi valutativi contenuti in un verbale di accertamento".
"L'esercizio di tali funzioni - prosegue la Corte - include inoltre, a norma dell'art. 68, l. 23 dicembre 1999, n. 488, anche l'attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 (1° co.) relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati dall'ausiliare, che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 157, 5° e 6° co., c.d.s., disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, sia essa o meno a pagamento, consistono nel giorno e nell'ora dell'infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare nella quale è avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da tali zone. Riguardo a detta ultima circostanza, in quanto attestata come conosciuta direttamente e senza alcun margine di apprezzamento dal verbalizzante, il verbale di accertamento dell'infrazione fa dunque piena prova, fino a querela di falso, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativi della sanzione amministrativa e l'onere del trasgressore di provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato regolarmente collocato in uno specifico spazio predisposto per la sosta regolamentata non può essere soddisfatto con i mezzi di prova e gli argomenti logici, ai quali può ordinariamente farsi ricorso per contestare i giudizi valutativi contenuti in un verbale di accertamento".
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