La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 19902/2008) ha stabilito che è consentito l'accertamento induttivo nei confronti di un'azienda che, nonostante non abbia disponibilità di cassa, paga sempre in contanti. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "la legittimità della utilizzazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di tali elementi presuntivi di una disponibilità finanziaria è pienamente legittima e logicamente fondata sul fatto della erogazione di somme, con finalità estintive di debitorie, non avente base contabile". La Corte ha poi aggiunto che ove si versi "dinanzi a un complesso di elementi dimostrativi della disponibilità di somme non contabilizzate da parte dell'impresa, ossia di una contabilità non corrispondente alle reali movimentazioni finanziarie svolte dalla società, è legittima la presunzione dell'esistenza di disponibilità di ricchezza, come tale imponibile, più ampia e consistente di quella dichiarata, attesa la mancanza d'una dimostrazione della diversa allegazione svolta della contribuente, riguardante il presunto versamento del contante da parte dei soci (o dell'amministratore) in via temporanea e salvo restituzione".
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