Non si commette il reato di diffamazione se si scrivere agli altri condomini una lettera nella quale si dipinge l'amministratore come una persona scorretta e bugiarda. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 31596/2008, ha precisato che si può contestare l'amministratore "anche usando frasi certamente aspre è fuori dubbio perché a ciascuno condominio spetta il diritto di controllare i comportamenti dell'amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità".
Nel caso di specie la Corte ha osservato che "non vi era una aggressione alla sfera morale della persona dell'[…], ma una censura soltanto delle attività svolte come amministratore" e che "anche il delitto di diffamazione è, infatti, scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e, quindi, le considerazioni svolte a proposito del delitto di ingiuria si sarebbero dovute ritenere valide anche per il delitto di diffamazione salvo maturare le ragioni del diverso convincimento" e che "del resto in mancanza di convocazione di rituali assemblee il condominio, per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarità e della iniziativa intrapresa di contestare la condotta dell'amministratore con attribuzione di specifici comportamenti, non può fare altro che inviare agli altri condomini una missiva in modo che anche essi attivino i loro poteri di controllo".
"Anche in ordine al delitto di diffamazione si sarebbe dovuto allora ritenere - prosegue la Corte - e dichiarare in base alla disposizione dell'articolo 129 c.p.p. che il fatto non costituisce reato".
Nel caso di specie la Corte ha osservato che "non vi era una aggressione alla sfera morale della persona dell'[…], ma una censura soltanto delle attività svolte come amministratore" e che "anche il delitto di diffamazione è, infatti, scriminato quando sia espressione del legittimo esercizio del diritto di critica e, quindi, le considerazioni svolte a proposito del delitto di ingiuria si sarebbero dovute ritenere valide anche per il delitto di diffamazione salvo maturare le ragioni del diverso convincimento" e che "del resto in mancanza di convocazione di rituali assemblee il condominio, per rendere edotti gli altri condomini di eventuali irregolarità e della iniziativa intrapresa di contestare la condotta dell'amministratore con attribuzione di specifici comportamenti, non può fare altro che inviare agli altri condomini una missiva in modo che anche essi attivino i loro poteri di controllo".
"Anche in ordine al delitto di diffamazione si sarebbe dovuto allora ritenere - prosegue la Corte - e dichiarare in base alla disposizione dell'articolo 129 c.p.p. che il fatto non costituisce reato".
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